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INSOLVENTE INDIVIDUI -parte I- Legge n. 151/2015 relativa alle procedure d’insolvenza delle persone fisiche è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 464 del 26 giugno 2015, entrerà in vigore tra sei mesi, il 26 dicembre. La legge introduce l'insolvenza degli individui, come una novità radicale, fino ad ora era regolata solo per persone giuridiche, tale si avviano le azioni legali volte a porre rimedio alla situazione finanziaria della debitrice persona fisica di buona fede, copertura in una più grande misura delle sue responsabilità e "scaricare i debiti" dell'individuo. Le procedure previste dalla nuova legge si applica a un singolo debitore cui obblighi, non derivano dall'esercizio di un'impresa, ai sensi dell'articolo tre del Codice Civile, e che: - HA il suo domicilio, residenza abituale o luogo abituale di residenza per almeno sei mesi dopo la presentazione della domanda in Romania; - È in stato d’insolvenza e non vi è alcuna ragionevole probabilità di ritorno, alla scadenza di un periodo non superiore a dodici mesi, in grado di eseguire i suoi doveri di come sono stati assunti, con il mantenimento di un livello ragionevole di vita per sé e per le persone nella manutenzione; - Importo totale dei suoi obblighi a causa sia almeno pari a quello dei 15 salari minimi nell'economia. In sostanza, un individuo è considerato debitore insolvente quando le sue attività sono caratterizzate dalla mancanza di fondi disponibili per pagare i debiti in sospeso. Insolvenza è definito dalla legge come lo stato del patrimonio del debitore che è caratterizzato da mancanza di fondi disponibili per pagare i debiti in scadenza. Insolvenza del debitore è presunta quando dopo un periodo di 90 giorni dalla data di scadenza, non ha pagato il suo debito di uno o più creditori. LA presunzione è relativa. Secondo la legge, non possono beneficiare di una procedura d’insolvenza sulla base del piano di rimborso dei debiti, di una procedura legale d’insolvenza attraverso la liquidazione di beni o di una procedura semplificata d’insolvenza, il debitore che è stato oggetto di tale procedura, che culminano nel rilascio dei debiti residui, con meno di 5 anni prima della formulazione di una nuova applicazione per l'apertura della procedura d’insolvenza. Le procedure previste in questa legge non si applicano al debitore:

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Alfredo Tisocco

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INSOLVENTE INDIVIDUI

-parte I-

Legge n. 151/2015 relativa alle procedure d’insolvenza delle persone fisiche è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 464 del 26 giugno 2015, entrerà in vigore tra sei mesi, il 26 dicembre. La legge introduce l'insolvenza degli individui, come una novità radicale, fino ad ora era regolata solo per persone giuridiche, tale si avviano le azioni legali volte a porre rimedio alla situazione finanziaria della debitrice persona fisica di buona fede, copertura in una più grande misura delle sue responsabilità e "scaricare i debiti" dell'individuo. Le procedure previste dalla nuova legge si applica a un singolo debitore cui obblighi, non derivano dall'esercizio di un'impresa, ai sensi dell'articolo tre del Codice Civile, e che:

- HA il suo domicilio, residenza abituale o luogo abituale di residenza per almeno sei mesi dopo la presentazione della domanda in Romania;

- È in stato d’insolvenza e non vi è alcuna ragionevole probabilità di ritorno, alla scadenza di un periodo non superiore a dodici mesi, in grado di eseguire i suoi doveri di come sono stati assunti, con il mantenimento di un livello ragionevole di vita per sé e per le persone nella manutenzione;

- Importo totale dei suoi obblighi a causa sia almeno pari a quello dei 15 salari minimi nell'economia.

In sostanza, un individuo è considerato debitore insolvente quando le sue attività sono caratterizzate dalla mancanza di fondi disponibili per pagare i debiti in sospeso. Insolvenza è definito dalla legge come lo stato del patrimonio del debitore che è caratterizzato da mancanza di fondi disponibili per pagare i debiti in scadenza. Insolvenza del debitore è presunta quando dopo un periodo di 90 giorni dalla data di scadenza, non ha pagato il suo debito di uno o più creditori. LA presunzione è relativa. Secondo la legge, non possono beneficiare di una procedura d’insolvenza sulla base del piano di rimborso dei debiti, di una procedura legale d’insolvenza attraverso la liquidazione di beni o di una procedura semplificata d’insolvenza, il debitore che è stato oggetto di tale procedura, che culminano nel rilascio dei debiti residui, con meno di 5 anni prima della formulazione di una nuova applicazione per l'apertura della procedura d’insolvenza.

Le procedure previste in questa legge non si applicano al debitore:

(A) nel caso in cui è stata chiusa, per ragioni che sono attribuibili a lui, una procedura d’insolvenza sulla base del piano di rimborso dei debiti, un procedimento giudiziario in liquidazione fallimentare di beni o di una procedura semplificata in caso d’insolvenza con meno di 5 anni prima di formulare una nuova richiesta di apertura di una procedura d’insolvenza;

(B) è stato condannato per aver commesso un reato di evasione fiscale, dei reati di falsificazione o di reati dolosi contro patrimonio attraverso il disprezzo di fiducia;

(C) che è stato licenziato negli ultimi 2 anni, per cause imputabili a essa;(D) che, pur essendo adatto al lavoro, senza un lavoro o altre fonti di reddito, non ha

presentato ragionevole diligenza necessaria al fine di trovare un lavoro o che hanno rifiutato, indebitamente, un lavoro proposto volte un'altra attività di reddito;

(E) che ha accumulato nuovi debiti per spese esagerate mentre egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che è in stato d’insolvenza.

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(F) quello che ha causato o favorito arriva in stato d’insolvenza, con dolo o colpa grave. Si presume di aver avuto questo effetto:

1. contrazione negli ultimi sei mesi precedenti la domanda di apertura della procedura d’insolvenza, di debiti che rappresenta almeno il 25% del valore totale degli obblighi, ad eccezione degli obblighi esclusi;

2. contrazione negli ultimi 3 anni precedenti la presentazione della domanda di formulazione degli oneri con riferimento al suo stato patrimoniale, i benefici che si ottengono dal contratto o di tutte le circostanze che hanno contribuito in modo indicativo al fallimento del debitore di pagare i loro debiti, diversi da quelli nei confronti di persone con le quali ha assunto come tale;

3. esecuzione negli ultimi tre anni prima della domanda di alcuni pagamenti di favore, che hanno contribuito in modo efficace alla riduzione dell'importo disponibile per il pagamento altri debiti;

4. Trasferimento, in 3 anni precedenti la presentazione della domanda, di beni o valori in portafoglio a un'altra persona fisica o giuridica, mentre egli sapeva, o avrebbe dovuto sapere che da questi trasferimenti si metterà in uno stato d’insolvenza o di fallimento;

5. La risoluzione del contratto di lavoro, di comune accordo tra le parti o a seguito di dimissioni negli ultimi 6 mesi precedenti la domanda di apertura della procedura di formulazione;

g) che, al momento della richiesta di apertura di una procedura d’insolvenza ai sensi della presente legge, ha già aperto un altro procedimento d’insolvenza.

Gli organi che applicano le procedure d’insolvenza sono: la Commissione e le amministratrici procedure d’insolvenza, dei tribunali e del curatore. La Commissione d’insolvenza è un organo amministrativo a livello territoriale che soddisfa, in linea di massima, poteri decisionali, di controllo e di vigilanza in una procedura d’insolvenza, assistita nell'esercizio dell’amministratore straordinario o il liquidatore. La Commissione insolvenza è istituita a livello centrale, come pure a livello locale, a livello di ogni provincia. La Commissione insolvenza a livello centrale è composta di un rappresentante per ciascuna delle seguenti istituzioni: l'autorità nazionale per la tutela dei consumatori, il Ministero delle Finanze, il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro, della famiglia, della protezione sociale, gli anziani, Ufficio Nazionale del Registro di commercio - Direzione Bollettino per procedure d'insolvenza. La Commissione territoriale d’insolvenza è costituita dai rappresentanti delle strutture decentrate nel territorio dell'Autorità nazionale per la tutela dei consumatori, Ministero del lavoro, della famiglia e della protezione sociale per gli anziani, e un rappresentante del ministero delle Finanze. Amministratore somministrato gestisce la procedura d’insolvenza sulla base del piano di rimborso dei debiti, sotto il comitato per il controllo d’insolvenza. Quest’amministratore nominato dalla Commissione di curatori fallimentari in caso d’insolvenza, ufficiali giudiziari, avvocati e notai iscritti nell'elenco degli amministratori e dei liquidatori per la procedura d'insolvenza delle persone fisiche. Condizioni per l'iscrizione nell'elenco sono definiti nel decreto. Il curatore amministra i procedimenti giudiziari d’insolvenza attraverso la liquidazione dei beni sotto controllo giudiziario ed esegue le attività di vigilanza previste dalla legge per il periodo post-procedimento giudiziario d’insolvenza, sotto la supervisione della commissione insolvente. E' nominato dal presidente del tribunale di curatori fallimentari, ufficiali giudiziari, avvocati e notai elencati nella lista degli amministratori e dei liquidatori per la procedura d'insolvenza delle persone fisiche. Le azioni del processo giudiziario della liquidazione fallimentare dei beni, i ricorsi contro le decisioni della procedura d’insolvenza e le domande per il rilascio del debito nell'ambito della competenza del tribunale nel cui circondario ha avuto il suo domicilio, o la residenza abituale almeno 6 mesi prima del deferimento alla corte. Le decisioni pronunciate dai giudici sono oggetto di ricorso in tribunale. Le decisioni della Corte sono definitive.

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Con la legge n. 151/2015, sono disciplinate tre procedure d’insolvenza:

- Procedure d’insolvenza in conformità a un piano di rimborso del debito;- Procedura d’insolvenza in base alla liquidazione dei beni;- Procedura d'insolvenza semplificata.

Alina Maer